Quando un contribuente è deceduto, gli eredi subentrano nei suoi rapporti patrimoniali e possono essere chiamati a rispondere dei debiti fiscali ancora esistenti. Tuttavia, il nostro ordinamento distingue tra imposte dovute e sanzioni amministrative.

Le imposte non versate e gli eventuali interessi maturati entrano infatti nell’asse ereditario e possono essere richiesti agli eredi. Diversamente, le sanzioni fiscali hanno carattere personale e si estinguono con la morte del contribuente, senza potersi trasferire ai successori.

Il principio è sancito dall’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza 24 settembre 2026| n. 25755 ha ribadito come le sanzioni tributarie siano strettamente legate alla persona che ha commesso la violazione e non possano essere richieste agli eredi dopo il decesso del contribuente.