La Corte di Cassazione conferma che l’apertura di un varco su un bene comune è legittima quando non riduce il godimento degli altri condomini.
Non è richiesta l’unanimità se l’intervento non modifica la destinazione del cortile. Il varco rientra nell’uso più intenso consentito al singolo ai sensi dell’art. 1102 c.c. L’opera è ammissibile purché non attribuisca un uso esclusivo né introduca nuovi pesi sulla cosa comune.
È necessario garantire stabilità, sicurezza e decoro dell’area condominiale. Il principio si applica ai casi in cui il cortile sia già destinato al transito pedonale e carrabile.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l’apertura di un varco su un bene comune:
• è legittima se non limita il godimento degli altri;
• non richiede unanimità quando non altera la destinazione del bene;
• rientra nei poteri di uso del singolo condomino.
Riferimenti: Cass. 42/2000; Cass. 7466/2015; Cass. 8591/1999.
Si allega la Sentenza del Tribunale di Chieti del 07/07/2026