Gli immobili oggetto di condono edilizio possono essere interessati da interventi successivi e, in determinate condizioni, anche da un mutamento di destinazione d’uso. Il quadro normativo è stato profondamente modificato dal decreto Salva Casa e dalle più recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa.

Quando è possibile:

Invarianza di volumi e superfici: Il mutamento d’uso, anche se urbanisticamente rilevante, è consentito se la trasformazione funzionale non comporta aumenti di carico urbanistico o volumetrico.

Legittimità acquisita: Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali (come il Consiglio di Stato e il TAR), il titolo in sanatoria conferisce all’immobile una regolarità che consente la normale circolazione giuridica e interventi conservativi o funzionali compatibili. [1, 2, 3]

Conformità agli strumenti urbanistici: Il PGT o piano regolatore del Comune deve ammettere la nuova destinazione d’uso nella zona specifica in cui si trova l’edificio.

Quali sono i limiti:

Divieto di ampliamento o premialità: Non è possibile sfruttare il cambio d’uso per ottenere incrementi volumetrici, bonus di volumetria o ampliamenti strutturali non previsti originariamente.

Contrasti giurisprudenziali e vincoli: Alcune interpretazioni più restrittive tendono a limitare le trasformazioni radicali su immobili condonati, subordinandole strettamente alle finalità originarie o escludendole se l’abuso sanato era in contrasto marcato con i vincoli di zona. [1, 2]

Rispetto degli standard: Restano fermi i requisiti igienico-sanitari e di parcheggio richiesti dalla normativa vigente per la nuova destinazione d’uso che si intende adottare.