Il tetto è presunto bene comune ex art. 1117 c.c., poiché costituisce la struttura destinata alla copertura dell’edificio e alla protezione delle unità sottostanti. Tale presunzione non è assoluta e può essere superata quando il bene, per caratteristiche strutturali e funzionali, risulti destinato a servire solo una parte del fabbricato. In questa ipotesi si configura il condominio parziale, disciplinato dall’art. 1123, co. 3, c.c. In tale assetto, il riparto delle spese non segue i millesimi generali, ma il criterio di utilità. Ne deriva che contribuiscono solo i condomini che traggono vantaggio dal bene. Il principio ribadito dal Tribunale di Avellino tutela l’equità interna del condominio. Evita che soggetti estranei all’utilità sostengano costi non dovuti. Rafforza inoltre la corretta qualificazione delle parti comuni.

Si allega la Sentenza del Tribunale di Avellino

SENTENZA