Si rende noto che nell’ambito dei lavori di conversione in legge del cd. “Decreto PA 2”1 (Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025), la Camera dei deputati nei giorni scorsi ed il Senato hanno approvato una disposizione di principio che preclude ogni impropria pedissequa assimilazione degli Ordini professionali alle amministrazioni statali.

E’ stato  così raggiunto l’obiettivo di escludere la soggezione automatica degli Ordini professionali a normative genericamente riferite al comparto pubblico, ed affermato l’opposto principio in forza del quale, ogni qual volta il legislatore intenda estendere agli Ordini e ai Collegi professionali previsioni od obblighi che caratterizzano il regime delle PP. AA., lo debba prevedere espressamente.
Partendo dalla presa d’atto dell’impossibilità oggettiva di applicare agli Ordini, per lo più assai modesti per dimensioni strutturali e numero di dipendenti, discipline e regimi manifestamente pensati per il comparto delle amministrazioni statali, questo provvedimento trasforma il futuro della gestione dei Consigli, particolarmente di quelli più piccoli sul territorio, per i quali saranno notevolmente semplificati gli adempimenti.

Questa la nuova normativa:

Art. 2, comma 2 bis, DL n. 101/2013 

2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall’articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Non è invece stata approvata la richiesta di soppressione dell’obbligo di rilevare e comunicare i costi del personale alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei conti ed in assenza di ulteriori interventi normativi, l’obbligo sarà dunque certamente esigibile dalla rilevazione del prossimo anno.

Molti dubbi invece sussistono sulla immediata esigibilità per la rilevazione dei conti dell’anno 2022: il testo della Circolare dell’8 giugno 2023, n. 23, non richiama più espressamente gli Ordini e Collegi professionali tra i soggetti obbligati ad adempiere a questa rilevazione (che compaiono però in un allegato alla Circolare riguardante le istruzioni applicative).
Questa norma è uno dei risultati del proficuo Tavolo sul Job Act Autonomi avviato dal Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, al quale partecipa tra gli altri anche FNOVI, che ha già promosso la norma sull’equo compenso.

 

 

Di seguito copia del ddl 829