Le commissioni permanenti di Camera e Senato hanno espresso i loro pareri positivi con oltre 100 osservazioni allo schema di decreto legislativo di riforma del codice appalti. La scadenza per la pubblicazione in gazzetta ufficiale è fissata al 31 marzo 2023.

Le osservazioni tengono molto conto delle proposte avanzate dalla Rete Professioni Tecniche della quale la Categoria dei Geometri fa parte.

Parere positivo della Camera con 27 osservazioni

L’ottava commissione permanente della Camera (ambiente, territorio e lavori pubblici) il 21 febbraio 2023 ha espresso parere positivo con 27 osservazioni. La commissione h chiesto di valutare la possibilità di modificare alcuni aspetti.

Verifica preventiva dell’interesse archeologico (semplificazione PNRR) nuovo codice appalti allegato I.8

Il nuovo testo prevede all’allegato I.8 le modalità con cui effettuare la verifica preventiva dell’interesse archeologico. La Camera ha suggerito di allineare le procedure di localizzazione e approvazione del progetto delle opere di cui all’art. 38 alle semplificazioni introdotte per le opere PNRR, incluse quelle relative alla verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica (modello gestione rifiuti), nuovo codice appalti allegato I.7 art. 6

Il nuovo testo all’art. 6 dell’allegati I.7 definisce i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE):

  • relazione generale;
  • relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
  • relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
  • studio di impatto ambientale;
  • relazione di sostenibilità dell’opera;
  • rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza;
  • modelli informativi e relazione specialistica (negli appalti BIM);
  • elaborati grafici;
  • computo estimativo dell’opera;
  • quadro economico di progetto;
  • piano economico e finanziario di massima;
  • cronoprogramma;
  • piano di sicurezza e di coordinamento;
  • capitolato informativo (in caso di appalti BIM);
  • piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
  • piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
  • piano preliminare di monitoraggio ambientale;
  • piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

La Camera ha suggerito di aggiungere il modello adottato dall’operatore nella gestione dei rifiuti/sottoprodotti generati dalle opere o dai servizi oggetto dell’appalto.

Inoltre, di specificare che nel progetto che sia verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, sismica dell’opera. Bisognerebbe, inoltre, inserire nella relazione tecnica allegata alla fase di progettazione, una valutazione in ordine ai profili geologici, geomorfologici, idrologici e sismici dell’opera. Vengono perciò proposte delle relazioni specialistiche da individuarsi nelle relazioni geologicaidrogeologicageotecnica e sismica.

Prezzari regionali nuovo codice appalti art. 41 comma 13

Il nuovo testo del codice, all’art. 41 comma 13 prevede, tra le altre cose, che per i contratti relativi ai lavori, il costo de prodotti e delle lavorazioni sia determinato facendo riferimento ai prezzari regionali in vigore.

La Camera ha chiesto una omogeneità di metodo per la rilevazione dei costi dei prodotti e delle lavorazioni per i prezzari regionali.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici, art. 23 nuovo codice appalti

L’articolo 23 del nuovo testo prevede che l’Anac sia titolare in via esclusiva della banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 62-bis dlgs 82/2005) abilitante l’ecosistema di e-procurement. La Camera suggerisce di aggiungere tra le informazioni da trasmettere alla banca dati nazionale dei contratti pubblici anche gli affidamenti in-house.

Conflitto di interesse, art. 16 nuovo codice appalti

L’art. 16 del nuovo testo definisce le modalità per risolvere il conflitto di interesse, dopo averne dato la definizione. Norma che il personale che si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse, debba comunicarlo all’ente o alla stazione appaltante e si astenga dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e di esecuzione.

La Camera suggerisce di specificare che è compito della stazione appaltante adottare misure adeguate di individuazione, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

Appalto integrato, art.44 nuovo codice appalti

L’art. 44 dello schema del nuovo codice appalti prevede che:

negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.. L’offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. L’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo.

La Camera propone di ridefinire il contenuto dell’offerta che l’operatore economico presenta in sede di appalto integrato specificando che l’offerta ha ad oggetto una proposta tecnica adeguata sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Principio di rotazione, art. 49 nuovo codice appalti

Il nuovo testo dei contratti pubblici prevede che gli affidamenti avvengano nel rispetto del principio di rotazione. In alcuni casi, tra cui affidamento diretto per importi inferiori a 5.000 € è possibile derogare. La Camera chiede di valutare la possibilità di prevedere deroghe motivate al principio di rotazione degli affidamenti anche con riferimento alla garanzia di un migliore svolgimento del servizio, all’affidabilità dell’operatore economico, all’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Affidamenti sottosoglia, art. 50 nuovo codice appalti

Il testo del nuovo schema del codice appalti norma le procedure di affidamento nell’art. 50.

In particolare, prevede:

  • affidamenti diretti per lavori fino a 150.000 €;
  • per servizi e forniture fino a 140.000€;
  • procedura negoziata senza bando con consultazione di 5 operatori economici per lavori da 150.000 € fino ad 1 mln di €;
  • procedura negoziata senza bando con consultazione di 10 operatori economici per lavori da 1 mln € fino alle soglie comunitarie;
  • procedura negoziata senza bando con consultazione di 5 operatori economici per servizi e forniture da 140.000 € fino alle soglie comunitarie.

La Camera chiede di valorizzare i principi di concorrenza, trasparenza, massima partecipazione degli operatori economici nelle procedure di affidamento sottosoglia.

Inoltre suggerisce di definire meglio il perimetro del ricorso al sorteggio affinché possa essere usato solo in casi eccezionali/residuali.

Offerte anomale, art. 54 e allegato II 2 nuovo codice appalti

Lo schema del nuovo codice appalti prevede 3 metodi per poter calcolare la soglia di anomalia:

  • metodo A: medesimo procedimento attualmente in vigore nell’art. 97 dlgs 50/2016 ai commi 2 e 2 bis;
  • metodo B: con l’introduzione del cosiddetto metodo del secondo prezzo;
  • metodo C:con l’introduzione dello sconto di riferimento al netto di una componente randomica, variabile in funzione dei partecipanti. Lo sconto di riferimento è da specificare già nella determina a contrarre.

La Camera suggerisce di eliminare il principio della preventiva conoscibilità del metodo poiché rischia di determinare indebiti condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara.

Revisione prezzi, art. 60 nuovo codice appalti

L’art. 60 prevede che nei documenti di gara sia obbligatorio inserire le clausole di revisione prezzi. Tali clausole non alterano la natura generale del contratto, ma si attivano al verificarsi di condizioni particolari non prevedibili al momento della formulazione delle offerte, che determinano una variazione del costo dell’opera in aumento o in diminuzione ad una percentuale non indicata nel testo.

La Camera suggerisce di ridurre la soglia al 5 % nonché di innalzare la soglia dell’80% per la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all’impresa.

Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 108 nuovo codice appalti

L’art. 108 del nuovo testo indica che l’offerta economicamente più vantaggiosa venga individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e valutata in base a criteri oggettivo (aspetti qualitativi, ambientali o sociali) e non pone tetto sull’aspetto del prezzo.

La Camera chiede di preservare l’aspetto qualitativo stabilendo un tetto massimo per il punteggio economico. Per i lavori, si valuti altresì l’opportunità di vietare l’utilizzo di formule per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo che premino in misura maggiore i ribassi elevati.

Obbligo direzione lavori interna, art. 114 nuovo codice appalti

L’art. 114 prevede al comma 6 che, salvo diversa indicazione nel bando, le stazioni appaltanti devono affidare la direzione lavori ai propri dipendenti.

La Camera suggerisce di sostituire l’obbligo con la possibilità di affidamento della direzione lavori.

Obbligo collaudo interno, art. 116 nuovo codice appalti

L’art. 116 prevede al comma 4 che la stazione appaltante nomina da 1 a 3 collaudatori scelti tra i propri dipendenti (o dipendenti di altre amministrazioni).

La Camera suggerisce di sostituire tale obbligo con la possibilità di poterlo fare.

Nuovo capitolato generale d’appalto

La Camera (e anche il Senato) chiede di adottare un “capitolato generale di appalto” unico (con utilizzo del criterio della remunerazione dei lavori “a misura”), che, con regole chiare e uniformi, elimini la discrezionalità (e la responsabilità) dei singoli funzionari della P.A., per rendere il più possibile “oggettive” sia le regole poste a base del contratto sia l’attività di verifica degli adempimenti dell’appaltatore, specie con riguardo alla quantità delle opere eseguite.

Gold plating nuovo codice appalti

La Camera suggerisce di scongiurare l’introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurocomunitarie: il gold platingIl termine gold plating si riferisce alla prassi delle autorità nazionali di regolamentare oltre i requisiti imposti dalla legislazione UE, in sede di recepimento o di attuazione in uno Stato membro.

Parere positivo del Senato con oltre 90 osservazioni

Anche l’ ottava commissione permanente del Senato (ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) ha espresso parere positivo, ma con circa 100 osservazioni puntuali, alcune in comune con quelle della Camera. Riportiamo di seguito le osservazioni più salienti, prendendo in considerazione quelle diverse rispetto alla Camera, per avere così un quadro completo sul lavoro che dovrà svolgere il governo prima di pronunciarsi.

La commissione permanete del Senato chiede al governo di:

  • prevedere un ottimo sistema di certificazione dei RUP che consenta di ottenere gli incentivi per la corretta gestione delle procedure di affidamento;
  • ridurre a 3 milioni di euro la soglia per accedere alla procedura negoziata senza bando; e la possibilità per i lavori di importo superiore a 3 milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, l’utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione di uno specifico avviso di indagine di mercato, con invito rivolto a tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse;
  • inserire un obbligo di programmazione per gli affidamenti diretti di forniture e servizi di valore pari o superiore a euro 40.000 mediante inclusione degli stessi nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali;
  • sostituire il principio contenuto nella locuzione “ove tecnicamente opportuno” con il presupposto “ove tecnicamente compatibile” (art. 57) al fine di non riconoscere eccessiva discrezionalità nell’adozione di uno specifico CAM, in tema di criteri di sostenibilità energetica ed ambientale;
  • adottare un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti più stringente e di riservare alle stesse, a prescindere dal valore, le procedure di partenariato pubblico privato, appalto integrato e dialogo competitivo, nonché le procedure relative a settori esposti al rischio di infiltrazioni mafiose per cui è necessaria l’iscrizione alle c.d. white list;
  • garantire maggiore apertura del mercato, prevedendo nei bandi di gara criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento;
  • preservare l’aspetto qualitativo nell’offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento. Per i lavori, si valuti altresì l’opportunità di vietare l’utilizzo di formule per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo che premino in misura maggiore i ribassi elevati;
  • escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geo-idrologiche;
  • rimandare l’entrata in vigore al 1° gennaio 2024, per consentire di effettuare, nelle more, i percorsi di qualificazione delle stazioni appaltanti anche aggregate, la formazione del personale, la digitalizzazione del sistema;
  • aggiungere la certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ai fini della premialità nelle gare per gli appalti;
  • inserire i geometri tra i professionisti che possono essere indicati come componenti del collegio consultivo tecnico (articolo 1 dell’Allegato V.2).

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