Nell’ipotesi di acquisto della prima casa mediante un atto giudiziario (si pensi all’acquisto in un’asta giudiziaria), le dichiarazioni richieste dalla legge per ottenere il beneficio fiscale possono essere rese:

  1. a) nel corso del procedimento giurisdizionale e incorporate nel provvedimento che ne è l’esito;
  2. b) mediante la formazione di apposito documento anteriormente alla registrazione del provvedimento giurisdizionale, in modo che se ne possa tenere conto in sede di tassazione del provvedimento giurisdizionale.

Alle stesse conclusioni si giunge per la richiesta che il contribuente deve formulare al fine di avvalersi del cosiddetto «prezzo-valore». È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risoluzione 38/E/2021.

Si allega la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 38/E/2021

RISOLUZIONE N. 38 del 28 maggio 2021