Secondo il Consiglio di Stato il proprietario, deve rimuovere i rifiuti sul proprio terreno se emergono elementi di responsabilità per non aver contrastato – pur potendo – l’illecito.

Nel caso di specie, il Comune aveva dimostrato di aver compiuto un’ampia istruttoria, all’esito della quale non era stato possibile risalire agli autori dell’abbandono dei rifiuti ma, si legge in sentenza, “neppure è stato possibile individuare la concreta adozione di qualsiasi misura di prevenzione e contrasto dell’abbandono dei rifiuti da parte della proprietaria appellante”.

Il Consiglio di Stato, ribaltando il giudizio dei giudici di prime cure che avevano escluso la colpa del proprietario, ha sposato la tesi dell’Amministrazione comunale ricorrente in appello secondo la quale, avendo interessato l’abbandono una sola area di limitata estensione, non sarebbe stato impossibile tutelare e manutenere la stessa. Sussiste, pertanto, una colpa in capo alla proprietaria per negligenza nell’attività di vigilanza del medesimo terreno, solo in minima parte interessato dall’abbandono dei rifiuti, e per mancata attivazione di misure idonee riferite alla medesima limitata porzione di terreno.

In allegato il testo della pronuncia del Consiglio di Stato.

SENTENZA