Sono stati presentati diversi emendamenti che riguardano il Superbonus gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Ora sarà l’aula del Senato a discutere sul testo del disegno di legge (in previsione il 6 settembre).

Relativamente all’art. 119 del Decreto Rilancio non poteva mancare l’emendamento volto a concedere più tempo per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% per gli interventi sugli edifici unifamiliari.

L’emendamento 12.0.8 chiede di aggiungere al D.L. n. 115/2022 l’art. 12-bis che vorrebbe modificare l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio. Sarebbe il comma relativo alle eccezioni temporali alla scadenza generale del 30 giugno 2022.

In particolare, con questa modifica si chiede di abrogare dal secondo periodo le seguenti parole “a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. In questo modo la scadenza per le unifamiliari sarebbe fissata al 31 dicembre 2022 senza necessità di dover completare il 30% del SAL entro il 30 settembre 2022.

L’emendamento 33.0.3 chiede di aggiungere al Decreto Aiuti-bis l’art. 33-bis che modifica l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio prorogando la scadenza delle unifamiliari al 2023.

Cessione dei crediti edilizi: la responsabilità solidale

Altri emendamenti riguardano una soluzione definitiva al problema del blocco della cessione dei crediti edilizi.

Le ultime modifiche arrivate dal Decreto Aiuti e dal Decreto Semplificazioni fiscali sono state vanificate dai contenuti della super circolare n. 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate sulla responsabilità solidale dei fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei cessionari che acquistano i crediti.

Gli emendamenti 12.0.9, 12.0.10, 12.0.11 e 12.0.12 chiedono di aggiungere al Decreto Aiuti-bis l’art. 12-bis titolato “Bonus edilizi – Responsabilità del cessionario finale”. Questa disposizione prevede una modifica dell’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio ed in particolare:

  • alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”;
  • alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”.

In questo modo ai cessionari che non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, sarebbe esclusa qualsiasi tipo di responsabilità solidale.

Un altro emendamento (il 31.0.2) chiede di aggiungere l’art. 31-bis col quale viene previsto direttamente che per i cessionari non si applica la responsabilità in solido di cui all’articolo 121, comma 6, Decreto Rilancio, anche per i crediti maturati prima dell’entrate in vigore della legge di conversione.

Credibilità dei crediti di imposta

Altri interessanti emendamenti riguardano la credibilità dei crediti di imposta. In particolare sono proposte le seguenti modifiche dell’art. 121 del Decreto Rilancio:

  • al comma 1, alla lettera a), le parole: “due ulteriori cessioni solo se effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite le seguenti: “, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
  • al comma 1, alla lettera b), le parole: “due ulteriori cessioni solo se effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite le seguenti: “, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Altra importante modifica riguarda l’inserimento all’art. 121 del Decreto Rilancio dei commi 1.1 e 1-quinquies che prevedono:

1.1 Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall’istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d’imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.

1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all’opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L’Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all’articolo 122-bis.

DDL 2685__419214