E’ stato pubblicato il Decreto legge n. 30 pubblicato in GU del 13/3/21 –  Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena  con le nuove restrizioni per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del covid-19, che in vista delle festività pasquali, saranno valide da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile 2021.

Regioni in zona Gialla

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del DL n. 33 del 2020.

Regioni in zona Rossa

Zona rossa anche per le Regioni che superano i 250 contagi ogni 100mila abitanti.

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:

  • nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
  • nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Spostamenti Regioni in zona Arancione

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Sull’intero territorio nazionale

Zona rossa per tutta Italia nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021.

Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Altre misure

Nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, si prevede:

  • per i genitori lavoratori dipendenti, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti
  • per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Decreto Legge Draghi 13.03.2021

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