Mese: Novembre 2019

Il trasferimento delle servitù attive

La servitù attiva, come diritto accessorio, secondo la Cassazione n. 29224/2019 si trasferisce necessariamente all’avente causa dell’originario titolare del fondo dominante con il trasferimento di quest’ultimo, senza che sia necessaria la trascrizione e senza che occorra una manifestazione di volontà contrattuale ad hoc (quale una specifica clausola contenuta nell’atto di trasferimento del fondo), e perfino nel caso che l’acquirente ne ignori l’esistenza. La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all’avente causa dell’originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell’atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti: tale principio...

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Tardivo accatastamento di un immobile

L’Amministrazione finanziaria ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è consumata la violazione per notificare l’atto di contestazione al soggetto obbligato. A stabilirlo è l’articolo 20 del Dlgs n. 472/1997, il quale dispone che: “l’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione della sanzione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso temine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”. Nell’ambito della materia catastale, poiché la violazione è correlata alla omessa...

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Avvocato e Amministratore: nessuna incompatibilità

Il Consiglio Nazionale Forense conferma la compatibilità tra la professione di avvocato e l’attività di Amministratore di Condominio Non c’è incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio anche dopo la legge n. 4/2013. È quanto ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nel recente parere n. 36/2019 rispondendo ad apposito quesito formulato dal Coa di Arezzo. Il quesito Nello specifico, il Coa si interrogava in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio e sull’eventuale incidenza della legge n. 4/2013 in materia di professioni non regolamentate. Il parere del Cnf Il Cnf con il parere in commento ribadisce di avere già escluso (con parere n. 36 del 2017) “che l’eventuale iscrizione ad una delle associazioni professionali di cui alla legge n. 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)”. Al contempo, afferma il Consiglio, “la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dalla legge n. 4/2013, all’art. 2, comma 6”. Per cui, ha concluso il Cnf, “il contenuto del parere n. 23/2013, che ha ritenuto la compatibilità tra...

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