Gli studi di settore sono stati sostituiti dagli Indici di affidabilità fiscale ISA ma non vuol dire che il Fisco non li utilizzi più.

Nell’ambito delle attività di accertamento, le anomalie che emergono dagli studi o la mancata applicazione dei modelli vengono «valutati per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, soprattutto in presenza di ulteriori elementi di rischio, che portino a ritenere che vi sia un’infedele dichiarazione di materia imponibile». Lo prevede la circolare 19/2019 dell’Agenzia delle Entrate (ALLEGATA ALLA PRESENTE), che contiene indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale. Dunque, gli studi di settore sono utilizzati dal Fisco per selezionare i contribuenti a rischio evasione. Questo riguarda sia le PMI sia i lavoratori autonomi. La circolare dedica alle due tipologie di contribuenti capitoli separati, prevedendo in entrambi i casi di utilizzare gli studi di settore.

  • Per quanto riguarda le imprese, le anomalie vengono utilizzate per misurare il rischio di evasione.
  • Per quanto riguarda i professionisti, particolare attenzione sui soggetti esercenti attività di lavoro autonomo che, seppure dichiarino un ammontare elevato di compensi, deducono un importo cospicuo di costi che abbattono in maniera significativa il reddito imponibile.

In questi casi, gli Uffici indicheranno nella motivazione degli atti d’istruttoria, sia interna che esterna, che la selezione è avvenuta anche in base alle discrepanze risultanti dall’applicazione degli studi di settore. I controlli si concentreranno poi sui contribuenti a cui il Fisco ha già inviati nei mesi scorsi comunicazioni su rilevate anomalie relative al triennio 2014-2016 che dai dati dichiarati per il periodo d’imposta 2017 non risultano aver mutato il comportamento ritenuto anomalo.

La circolare «evidenzia l’importanza strategica di effettuare un numero congruo di controlli su tali soggetti al fine di consolidare la percezione da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono che la mancata comunicazione all’Agenzia di elementi utili a giustificare l’anomalia segnalata o il mancato ravvedimento operoso comportano sempre un elevato rischio di essere sottoposti a controllo».

Per quanto riguarda, in particolare, i contribuenti che non hanno giustificato anomalie riscontrate relativamente all’anno d’imposta 2014 o non hanno corretto gli errori commessi, sono confluiti nei seguenti applicativi per l’accertamento:

*GIARA per l’emissione di accertamenti parziali automatizzati relativamente ai criteri di rischio: redditi dei fabbricati, redditi di lavoro dipendente e assimilati, assegni periodici corrisposti al coniuge, redditi diversi e redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;

*ICONA WEB, tramite l’applicativo AUReS, per accertamenti parziali con riguardo soprattutto ai criteri: redditi di lavoro autonomo abituale e professionale imponibili a tassazione ordinaria; redditi di capitale e redditi di partecipazione.

Si allega la Circolare dell’Agenzia delle Entrate sugli indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale e sull’attività relativa alla consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale.

AdE Circolare n.19_08082019