Le agevolazioni possono essere riconosciute anche al soggetto che, pur non essendo parte del contratto in senso formale, lo è dal punto di vista sostanziale avendo acquistato effettivamente il diritto reale oggetto di contratto in qualità di terzo.

Questo è quanto deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Rimini con la sentenza n.  113/02/2018 del 27.03.2018, con la quale ha statuito l’illegittimità dell’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate in merito al mancato riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa, in virtù di una compravendita immobiliare effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1411 c.c. ed alla quale, all’atto della stipula, il soggetto terzo non solo aveva partecipato, ma aveva altresì dichiarato di voler profittare della stipula in suo favore. 

Si allega la Sentenza

Sentenza 113 del 2018 Commissione Tributaria Rimini