L’ecobonus può essere utilizzato anche su edifici collabenti F2 (i cosiddetti ruderi).

Il chiarimento è stato dato con la  circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate  con la quale  è stato affermato che l’Ecobonus è ammissibile se gli interventi sono realizzati:

  • su edifici esistenti situati nel territorio dello Stato, censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento
  • su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici), di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale)

Pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, le unità collabenti (i ruderi) iscritte al Catasto possono essere considerate esistenti; la prova dell’esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione in Catasto o dalla richiesta di accatastamento e dal pagamento dell’Imu, se dovuta.

Condizione necessaria affinché le unità collabenti ottengano l’ecobonus è che siano dotate di un impianto di riscaldamento, non necessariamente funzionante. In pratica è sufficiente dimostrare che l’impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

Circolare AdE n. 7E