Con ordinanza n. 8234 del 4 aprile 2018, la Suprema Corte ha decretato che il contratto stipulato tra un prestatore d´opera professionale non iscritto all´albo e un committente è nullo ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c. Il professionista pertanto non può chiedere il compenso per la prestazione eventualmente espletata, sempreché tale prestazione rientri in quelle attività che sono riservate a una determinata categoria professionale, per la quale è necessaria, per legge, l´iscrizione in apposito albo.
Articoli Recenti
-
Circolare Convenzione Comparabilitalia9 Dic 2024
-
PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20256 Dic 2024
Categorie
- Accordi e Convenzioni
- Altri Eventi
- Amministratori Immobiliari
- Bonus Edilizi
- Circolari Agenzia Entrate
- Circolari CNG
- Circolari Collegio Venezia
- Collegio
- Corsi Collegio Venezia
- Edilizia e Urbanistica
- Enti Pubblici
- Estimo e Conciliazione
- Fiscale e Tributario
- Giovani
- Istruzione e Formazione
- Lavoro Cerco
- Lavoro Offro
- Newsletter
- Primo Piano
- Professione Geometra
- Protezione Civile
- Sicurezza e Prevenzione Incendi
- Topografia Ambiente e Territorio