Nella giornata del 2 luglio 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge, noto come “Decreto Dignità”, contenente misure urgenti in tema di economia e lavoro.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le novità in sintesi:

  • È stata rivista la disciplina dettata dall’art. 1 comma 60 e 61, L. 143/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevedendo che in caso di delocalizzazione dell’attività economica o di un’attività analoga o di una loro parte per la quale siano stati concessi aiuti di Stato per l’effettuazione di investimenti produttivi, l’impresa beneficiaria decade dal beneficio concesso ed è assoggettata a sanzioni pecuniarie. La norma si applica a qualunque delocalizzazione, effettuata sia nell’Unione europea sia fuori, e nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato agli investimenti, indipendentemente dalla relativa forma (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.). L’impresa è tenuta a mantenere per 5 anni le attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico.
  • In tema di credito d’imposta R&S è stato disciplinato che, ai fini del riconoscimento degli investimenti, non rilevano tra i costi ammissibili quelli sostenuti per l’acquisto di diritti di privativa industriale e altri intangibles se derivanti da operazioni infragruppo.
  • È stata prevista l’abrogazione della disciplina dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle Pubbliche Amministrazioni dai professioni i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte.
  • È stato stabilito il rinvio al 28 febbraio 2019 per l’invio dati fattura (il cosiddetto “spesometro”) sia per i contribuenti che hanno optato per la trasmissione trimestrale del 2018 sia per quelli semestrali. Nel primo caso la scadenza cadeva il 30 novembre e sarà unificata con quella del 4° trimestre 2018, cioè il 28 febbraio 2019; per chi ha scelto invece l’opzione dell’invio semestrale, i dati del primo semestre da inviare entro il 30 settembre potranno essere trasmessi al 28 febbraio 2019.
  • È stata revisionata la disciplina del cosiddetto “redditometro”, stabilendo che verrà modificata la procedura di approvazione del dm con gli indici di capacità contributiva sottoponendolo alla consultazione di Istat le associazioni per «gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».
  • L’agevolazione dell’iperammortamento sarà riconosciuta solo se il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate in Italia. In caso di successiva cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito dell’incentivo, l’impresa è tenuta ad operare una variazione in aumento del reddito imponibile.
  • È stato stabilito che in contratti a tempo determinato , con durata comunque non superiore ai 12 mesi, potranno essere e rinnovati solo a fronte di esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, relative a lavorazioni e picchi di attività stagionali, individuati con apposito decreto.

 Decreto dignita testo approvato