L’Agenzia delle Entrate chiude d’ufficio le Partite IVA inattive da almeno tre anni e, per quanto riguarda le imprese, sempre se non sono operative in alcun modo da almeno tre anni, viene cancellato anche il codice fiscale. Le modalità dell’operazione sono descritte nel provvedimento del 3 dicembre dell’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito l’opera di semplificazione in attuazione dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del Dpr 633/1972.

Per chiudere la partita IVA, il fisco controlla, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, i contribuenti risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Vengono effettuati riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, per accertare che, nelle tre annualità precedenti, non siano state presentate, se dovute, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

Come detto, nel caso delle imprese, o comunque dei soggetti diversi dalle persone fisiche, nel caso in cui venga accertata la totale inattività viene cancellato anche il codice fiscale.

In ogni caso, prima di procedere a queste operazioni l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il contribuente a questo punto ha 60 giorni di tempo per chiarire la propria posizione, nel caso in cui voglia mantenere attiva la partita IVA e, se si tratta di un’azienda, anche il codice fiscale. Il Fisco valuterà la richiesta e procederà ad accoglierla oppure a rispondere negativamente, fornendo le motivazioni necessarie.

Si allega il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Provvedimento_03.12.2019 chiusura part IVA inattive