Il tema degli abusi edilizi anteriori al 1967 è spesso frainteso: la semplice data di costruzione non garantisce la legittimità urbanistica. La legge n. 765/1967 (“Legge Ponte”) ha esteso l’obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio nazionale, ma già prima i Comuni potevano imporre autorizzazioni tramite regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione.
La giurisprudenza, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 2299/2026, ha chiarito che:
- la mera anteriorità al 1967 è irrilevante senza verifica delle norme locali vigenti;
- l’onere della prova ricade sul proprietario, che deve dimostrare con documenti certi l’epoca di costruzione e l’assenza di vincoli autorizzatori;
- la sanatoria è esclusa se l’opera era abusiva in un contesto già soggetto a licenza edilizia;
- resta imprescindibile la “doppia conformità” (alla disciplina vigente al momento della costruzione e a quella vigente al momento della domanda).
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