Nel mondo della sicurezza sul lavoro, la figura del preposto assume un ruolo sempre più strategico. La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 7096/2026, ha chiarito un punto cruciale:
“Il preposto è tenuto a vigilare sulle interferenze e sulla sicurezza complessiva del cantiere, anche con riferimento ai lavoratori di ditte terze.”
Questo significa che, nei cantieri dove operano più imprese, il preposto non può limitarsi a controllare solo i dipendenti della propria azienda. La sua responsabilità si estende a tutti i lavoratori presenti, se coinvolti nelle attività interferenti.
La sentenza richiama l’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, che definisce i compiti del preposto:
- Sovrintendere all’attività lavorativa.
- Garantire l’attuazione delle direttive ricevute.
- Controllare il rispetto delle norme di sicurezza.
- Esercitare un potere di iniziativa in caso di pericolo.
Perché questi compiti siano realmente esercitabili, il preposto deve avere competenze tecniche, formazione specifica (art. 37 D.Lgs. 81/2008) e autorevolezza riconosciuta.
La Corte sottolinea che la vigilanza sulle interferenze non è un compito accessorio, ma una responsabilità primaria. Il preposto deve:
- Monitorare le attività simultanee.
- Individuare e segnalare rischi.
- Coordinarsi con altri preposti e con il coordinatore per la sicurezza.
- Adottare misure immediate per evitare incidenti.
Il caso concreto: mancata segnalazione e responsabilità
La sentenza nasce da un infortunio avvenuto in un cantiere dove il preposto, pur non responsabile diretto del ponteggio, non aveva segnalato l’assenza di piano di calpestio e la presenza di un telo in nylon che occultava un’apertura pericolosa.
La Corte ha ritenuto che il preposto avrebbe dovuto informare gli altri referenti del cantiere e segnalare con cartellonistica la pericolosità dell’area.
Un principio giuridico consolidato
La Cassazione ribadisce che le misure di prevenzione devono essere applicate a tutti i lavoratori presenti nel cantiere, anche se non dipendenti diretti del preposto.
Implicazioni per imprese e professionisti
- Le imprese devono individuare preposti attivi e competenti, garantendo formazione continua.
- I preposti devono documentare segnalazioni e interventi.
- I coordinatori devono integrare le informazioni provenienti dalla vigilanza operativa.
La sentenza n. 7096/2026 segna un punto di svolta: il preposto non è solo un controllore interno, ma un garante della sicurezza trasversale. La sua vigilanza è un presidio fondamentale per prevenire infortuni e tutelare tutti i lavoratori, indipendentemente dalla ditta di appartenenza.