Impresa responsabile dei danni derivanti dal furto se il ponteggio non prevede misure di sicurezza
Come chiarito dalla Cassazione nell’ordinanza civile n. 25122/2025, se un’impresa installa un ponteggio senza adeguate misure di sicurezza, e questo viene usato per compiere un furto, la ditta è responsabile. La sua condotta non è una semplice “occasione” che facilita il reato, ma una vera e propria causa efficiente che contribuisce al suo verificarsi. L’impresa ha quindi l’obbligo di risarcire i danni subiti dalla vittima del furto.
La vicenda
La vicenda ha per protagonista una donna che subisce un furto nel suo appartamento situato al quinto piano di un condominio. I ladri, per compiere il crimine, si sono serviti di un ponteggio installato per la ristrutturazione dell’edificio. La donna cita in giudizio l’impresa esecutrice dei lavori e il Condominio, chiedendo il risarcimento dei danni. L’accusa si basa sulla presunta assenza di misure di sicurezza sul ponteggio, non previste nel contratto né attuate dall’impresa, che avrebbero favorito l’accesso all’appartamento.
Il Tribunale in primo grado accoglie parzialmente la richiesta, condannando l’impresa a risarcire una somma di € 21.000,00. Il giudice, però, riconosce un concorso di colpa della vittima nella misura del 25% e non concede il risarcimento per i danni non patrimoniali.
La donna ricorre quindi in appello per ottenere il risarcimento integrale, mentre l’impresa presenta appello incidentale per essere esonerata da ogni responsabilità.
La Corte d’Appello accoglie l’appello dell’impresa, ribaltando la sentenza di primo grado e negando il risarcimento all’attrice, poiché il ponteggio deve considerarsi una “mera occasione” e non una causa del furto. L’attrice, non accettando la decisione, presenta ricorso in Cassazione.
La decisione
La Cassazione esamina i vari motivi del ricorso concentrandosi in particolare sulla questione del nesso causale tra il ponteggio e il furto. La Corte rigetta i primi quattro motivi, ritenendoli inammissibili per questioni procedurali o perché richiedono in sostanza una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Gli Ermellini però accolgono il quinto e il settimo motivo perché fondati. La Corte censura la decisione della Corte d’Appello, affermando che il ponteggio non può essere considerato una “mera occasione” del furto.
Secondo una giurisprudenza consolidata, un ponteggio privo delle adeguate misure di sicurezza per impedire un uso anomalo è una causa efficiente che concorre alla realizzazione del furto. Nel caso specifico, il fatto che i ladri abbiano usato il finestrone del vano scale per accedere al ponteggio non interrompe la catena causale, ma anzi ne è il punto d’inizio.
La Cassazione accoglie pertanto il ricorso della donna per quanto riguarda i motivi relativi al nesso causale, cassando la sentenza di secondo grado. Rinvia il caso alla stessa Corte, con il compito di riesaminare la vicenda e valutare se l’impresa abbia effettivamente adottato tutte le misure necessarie per prevenire l’accesso anomalo al ponteggio. La sentenza sancisce un importante principio di diritto, ovvero che la condotta dell’impresa che installa ponteggi privi di idonee misure di sicurezza è dotata di efficienza causale rispetto a un eventuale furto, non costituendo una semplice occasione.