Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti o costruiti da meno di cinque anni sono soggette all’IRPEF, come previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

È importante notare che un semplice cambio di destinazione d’uso, senza l’esecuzione di opere, non ha rilevanza ai fini del calcolo del periodo quinquennale previsto dalla norma. Pertanto, il periodo di cinque anni inizierà a decorrere dalla data d’acquisto o dall’inizio delle opere di costruzione.

Questa interpretazione è stata confermata nella Risposta a Interpello n. 10/2025, qui allegato

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