Delibera nulla se non indica il compenso per l’amministratore

Per il Tribunale di Prato è nulla la delibera di nomina dell’amministratore condominiale se non reca analiticamente il compenso per l’attività svolta

È nulla la delibera con cui l’assemblea nomina l’amministratore condominiale, se la stessa non reca l’indicazione specifica del compenso che gli spetta.

Il comma 14 dell’articolo 1129 del codice civile sanziona con la nullità la delibera di nomina dell’amministratore di condominio, se quando questo soggetto accetta la nomina o il rinnovo della stessa il provvedimento non specifica “analiticamente” l’importo che gli è dovuto a titolo di compenso per l’attività di sua competenza. Questo quanto si evince dalla sentenza del Tribunale di Prato del 7.9.2023.

La vicenda

Nella vicenda, un condomino conviene in giudizio il condominio per contestare l’operato dell’amministratore. Questo soggetto, infatti, nonostante la revoca giudiziale, ha continuato a svolgere la sua attività. Il condomino chiede la convocazione di un’assemblea straordinaria per informare gli altri condomini del mancato rispetto dei provvedimenti di revoca giudiziale e per nominare un nuovo amministratore. Costui però viene nuovamente nominato, in violazione della regola che vieta all’assemblea di nominare l’amministratore se è stato revocato dall’autorità giudiziaria. Il condomino impugna così quest’ultima delibera, eccependone la nullità in quanto la stessa è priva dell’indicazione analitica dei compensi spettanti all’incaricato della gestione condominiale.

La decisione

Dopo essersi soffermata sulla portata del regolamento condominiale, la Corte ha affermato infatti che “ai sensi dell’aIl Tribunale di Prato accoglie la specifica eccezione sollevata dal condomino e dichiara nulla la delibera a causa della mancata e analitica indicazione dei compensi dell’amministratore.

La ragione deve rivenirsi nella lettera del comma 14 dell’articolo 1229 del codice civile. Questa disposizione sanziona infatti con la nullità la delibera di nomina dell’amministratore di condominio se questa non reca il dettaglio del compenso dovuto al gestore della compagine condominiale.

Ciò perché dopo la riforma della normativa condominiale del 2012, affinché si possa instaurare un valido rapporto di amministrazione condominiale è necessario che venga approvato dall’assemblea un documento specifico recante il compenso dovuto all’amministratore. Requisito di forma che la Cassazione ritiene soddisfatto anche in presenza di un richiamo al preventivo redatto dall’amministratore, se indicato come parte integrante del documento stesso.

Scarica la sentenza del Tribunale di Prato del 07/09/2023

Sentenza Tribunale-prato-07-09-2023