La Sentenza che segue riguarda un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, la stessa  risulta importante per i principi cardine reiterati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che sono adottabili per analogia ai professionisti iscritti agli Ordini professionali subordinati ai Consigli Nazionali.

Con sentenza n. 24181 dell’8 agosto 2023 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è tornata a fornire indicazioni sulla propria impossibilità di modificare la pronuncia resa dal Consiglio Nazionale quale giudice speciale; in particolare ha nuovamente indicato che non può né mitigare né aggravare la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio Nazionale.

Tale impossibilità è collegata alla circostanza che la determinazione dell’entità della sanzione disciplinare adeguata e proporzionata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità purché sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.

Nella stessa sentenza, le Sezioni Unite hanno poi ribadito 2 principi cardine ovvero:

  1. nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e dei professionisti in genere, l’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell’art. 22 del codice deontologico forense, è rimesso all’Ordine professionale di appartenenza, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale  nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c..”( Cass. SU n. 6967/2017; SU n.24647/2016)
  2. il giudice innanzi al quale è impugnata la sanzione irrogata non può sostituirsi al Consiglio dell’Ordine nella valutazione della sua adeguatezza, se non nei limiti della ragionevolezza, nei casi in cui il potere disciplinare sia stato usato per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito” (Cass.SU n. 2032/2023)

Si allega la Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE_DISCIPLINARE