Entro il 2050, i nuovi edifici, le infrastrutture e le ristrutturazioni dovranno avere zero emissioni di carbonio; un obiettivo che si può perseguire solo promuovendo l’efficienza energetica e migliorando gli standard prestazionali delle costruzioni, concentrandoci maggiormente sul corretto impiego dell’energia solare per il comfort termico e l’illuminazione, ottimizzando lo sfruttamento della ventilazione e della luce naturale, individuate anche come risorse e fattori determinanti per la salute degli occupanti.

Gli edifici salubri sono una condizione e una necessità per migliorare la salute, diminuire le risorse fossili e combattere i cambiamenti climatici.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute non come l’assenza di malattie, ma come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. La salute non è più semplicemente una questione di accesso alle cure mediche, ma è determinata da una serie di fattori legati anche alla qualità del nostro ambiente costruito.

La tripla linea per realizzare un edificio ben progettato è stata recepita nello schema del Regolamento previsto dal Decreto Scia 2 recante la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici ai sensi dell’articolo 20, comma l-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che nei “requisiti dimensionali degli spazi di vita” (art.7), al comma 1 nel fissare le prescrizioni sanitarie statuisce appunto che la pianificazione progettuale degli immobili deve garantire il completo benessere fisico, psichico e sociale degli occupanti.

A distanza di ben sette anni dall’adozione del Decreto Legislativo numero 222/2016 che, integrando l’articolo 20 del Testo Unico dell’edilizia con il comma 1 bis, ha previsto la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, la cui sussistenza dev’essere attestata (da un progettista abilitato) al momento della presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, il relativo schema di Regolamento è approdato in conferenza unificata Stato-Regioni per l’acquisizione della preventiva intesa.  Le nuove disposizioni si applicheranno solo ai progetti con titolo edilizio rilasciato in data successiva all’entrata in vigore dell’emanando decreto da parte del Ministero della Salute che, nelle intenzioni del Legislatore persegue degli obiettivi  specifici: tutelare e garantire al meglio la salubrità, la qualità dell’aria indoor e il benessere psico-fisico degli occupanti.

ALLEGATO IL L’OPUSCOLO ESPLICATIVO CON IL REGOLAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO_SANITARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

NUOVI_REQUISITI_IGIENICO_SANITARI (2)