E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 28 dicembre 2022) il comunicato dell’Agenzia delle Entrate riguardante le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall’ACI (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dlgs n. 314/1997).

Come ogni anno, infatti, l’ACI ha predisposto entro il 30 novembre le tabelle che, comunicate all’Agenzia delle Entrate, vengono poi pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre.

Tabelle ACI

Le tabelle ACI sono necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti in fringe benefit; nonché per calcolare i rimborsi chilometrici da parte dei dipendenti che utilizzano i propri mezzi di trasporto (come ad es. CTU, Consulenti tecnici di ufficio).

I dipendenti che possono utilizzare anche a fini personali l’automezzo messo a disposizione dall’azienda, devono assoggettare a tassazione (nonché a contributi previdenziali e assistenziali) il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.

I costi chilometrici sono necessari, quindi, per quantificare l’importo dei rimborsi spettante a professionisti o a dipendenti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.

Ricordiamo, infine, che le tabelle sono valide per l’anno successivo.

Tabelle ACI 2023: tipologie di veicoli

Le tabelle sono relative al fringe benefit 2023 per:

  1. autoveicoli benzina in produzione;
  2. autoveicoli gasolio in produzione;
  3. autoveicoli benzina-GPL e benzina-metano in produzione;
  4. autoveicoli elettrici ed ibridi PLUG-IN in produzione;
  5. ;autoveicoli benzina fuori produzione;
  6. autoveicoli gasolio fuori produzione
  7. autoveicoli benzina-GPL e benzina-metano fuori produzione;
  8. autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio fuori produzione;
  9. autoveicoli elettrici e ibridi PLUG-IN fuori produzione;
  10. motoveicoli;
  11. autocaravan.

Veicoli di nuova immatricolazione

Per i veicoli di nuova immatricolazione, sempre concessi in uso promiscuo, la percentuale per la determinazione del benefit è calcolata in rapporto alla quantità di emissioni di anidride carbonica (CO2).

Ricordiamo, infatti, che la legge di Bilancio 2020 ha cambiato la tassazione sulle auto aziendali: per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 c’è una penalizzazione per i veicoli maggiormente inquinanti, all’aumentare delle emissioni di CO2 aumenterà anche il reddito da lavoro e quindi l’imposta dovuta.

La percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita come segue:

  • pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO3 inferiori a 60g/km;
  • pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

TabelleACI2023