Il danno derivante dalla condotta illecita di un professionista, che erri nella progettazione e realizzazione di un «opus», del quale sia necessario il rifacimento «ex novo», consiste nei costi sopportati per la realizzazione dello stesso e nella sua eliminazione, ma non pure in quelli che sarebbero occorsi, ed occorreranno, per la sua esecuzione a regola d’arte”.

Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, Sez. 6, nell’ordinanza n. 33537/2022.

Il caso preso in esame dalla suprema Corte concerne l’inadempimento nella progettazione e realizzazione di un impianto di riscaldamento, insistente in un immobile destinato ad uso industriale, e i relativi effetti contrattuali ed extracontrattuali.

SI ALLEGA LA SENTENZA

Cassazione ordinanza 15-11-2022-n.33537