Per usufruire della detrazione del 75% delle spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, non conta che l’edificio oggetto degli interventi non sia prevalentemente residenziale. Questo è stato specificato  dall’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 465 del 21 settembre 2022 (allegata).

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 119-ter del decreto Rilancio, ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata».

Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori specificazioni, l’Agenzia delle entrate ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal citato decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, a nulla rilevando che l’edificio oggetto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche non sia prevalentemente residenziale.

Risposta_INTERPELLO_465del21settembre2022