La Cassazione Civile (Lavoro), con la Sentenza n. 4568/2021 del 19 febbraio, ha confermato la legittimità delle norme relative all’iscrizione alla Cassa degli iscritti all’albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, ritenendo che le stesse siano la legittima espressione di esercizio dell’autonomia regolamentare della Cassa all’esito della sua privatizzazione. Nello specifico, superando il proprio precedente orientamento, espresso con sentenza 5375/2019, e effettuando una ampia ricostruzione dei principi di diritto, il Giudice di legittimità ha statuito che “l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima”. Ne deriva, secondo la Corte suprema, che per i soggetti tenuti all’iscrizione alla Cassa non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso e anche nell’ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.

La Cassazione ha motivato così il rigetto del ricorso:

  • l’ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della Cassa, in quanto l’iscrizione alla cassa riguarda pur sempre i geometri iscritti all’albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l’accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività;
  • sono obbligatoriamente iscritti alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri” istituita con legge 990/1995 tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri;
  • la legge 773/1982, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all’art. 22, tra gli iscritti all’albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Cassa. Nel sistema di tale ultima legge, l’occasionalità dell’attività svolta dall’iscritto all’albo rilevava ai fini dell’esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della Cassa provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10). Ne deriva che l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima;
  • nell’esercizio del potere regolamentare la Cassa a decorrere al 2003 ha ribadito l’automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l’obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all’iscrizione alla Cassa, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell’ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa;
  • il principio fondamentale che determina l’obbligo di contribuzione è quello della oggettiva riconducibilità delle attività svolta alla professione, mentre non rilevano altre circostanze quali l’assenza di reddito e l’ambito familiare in cui attività si è svolta, sicché l’eventuale assenza reddito sarebbe comunque un fatto non rilevante, in ordine al quale la corte non aveva specifico dovere motivazionale.

Si allega la Sentenza 

Cassazione Sentenza n. 4568 del 2021