Il Tribunale di Roma ricorda i requisiti necessari per usucapire un bene condominiale comune

Quando si può usucapire un bene in condominiale comune? A tornare sull’argomento è il tribunale di Roma che, con la recente sentenza n. 14542/2020, ha dato ragione a due condomini, comproprietari di un terreno adibito a giardino della loro casa al piano terra, dichiarandoli proprietari esclusivi per usucapione.

La vicenda

I due chiedevano accertarsi l’avvenuto acquisto per usucapione dell’area di circa 100 metri quadrati per averla posseduta sin dall’inizio degli anni Ottanta e, dunque, per oltre venti anni uti domini, impedendo l’accesso alla stessa agli altri condomini tramite l’apposizione di un cancello.

Nel corso del giudizio veniva svolto interrogatorio formale dei convenuti e acquisita la documentazione prodotta dagli attori, i quali rivendicavano dunque l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del bene di cui erano comproprietari.

La decisione

Il tribunale di Roma ricorda innanzitutto che in caso di beni in comunione, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l’eventuale possesso ‘et corpore et animo’ esercitato dal comproprietario non è sufficiente da solo a perfezionare l’usucapione delle quote appartenenti agli altri comproprietari, ove non venga dimostrata l’intenzione, manifestata agli altri comunisti, di possedere ‘uti dominus’ e non ‘uti condominus’”.

In tema di comunione e condominio, infatti, prosegue il tribunale capitolino, richiamando la Cassazione, “non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione, è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l’impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell’atto materiale, il termine per l’usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formale, la volontà di possedere in via esclusiva” (cfr. Cass. n. 2944/1990).

Fatte salve queste premesse, per il giudice l’istruttoria espletata ha confermato l’esistenza dei predetti presupposti in relazione alle modalità del possesso, che si è concretato in un esercizio esclusivo atto ad escludere gli altri comproprietari ai quali era precluso l’accesso, e quindi il godimento, del terreno adibito a giardino, grazie alla presenza di una recinzione e di un cancello.

Da qui l’accoglimento della domanda attorea.

Vai alla sentenza n.14542/2020 del Tribunale di Roma