Sono detraibili al 110% tutti i lavori, anche se di manutenzione ordinaria e straordinaria, collegati all’intervento trainante che accede al superbonus 110%.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate con la  Risposta 224/2020 a seguito della richiesta di un contribuente che chiedeva se potessero essere agevolati con gli interventi antisismici anche gli interventi minori correlati. L’Agenzia delle Entrate ritiene che rientrino gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al completamento dell’opera finalizzati alla riduzione del rischio sismico del condominio del quale fa parte l’immobile. Secondo le Entrate, infatti, anche per il superbonus 110% vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati.

La detrazione al 110%, quindi, spetta, nei limiti previsti, anche in relazione alle spese sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera, come il rifacimento dell’’intonaco di fondo, di quello di finitura della tinteggiatura e dei decori.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito lo stesso principio, riferendolo al sismabonus, nella risoluzione 147/2017.

L’Agenzia, infatti, aveva sottolineato che nell’ambito di lavori per il miglioramento sismico (che usufruiscano del bonus maggiorato al 70-80%) possano rientrare anche gli interventi di manutenzione ordinaria (ad es. intonacatura e tinteggiatura, rifacimento di pavimenti, etc.) necessari per il completamento dell’opera nel suo complesso.

Risposta allinterpello n. 224-del-2020