In relazione all’evoluzione dell’emergenza da COVID-19 e alla gestione dei cantieri si formulano le seguenti considerazioni.
Il Dpcm 11 marzo 2020, al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, ha determinato la sospensione di numerose attività.

Nelle FAQ relative al cosiddetto Decreto #IoRestoaCasa viene ribadita l’assenza di limitazioni alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri e vengono riportate le indicazioni qui sintetizzate:
– le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali
– particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso
– laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale
– al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, ad integrare il PSC e a redigere la relativa stima dei costi
– le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.
– i lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio.

Come per le altre attività produttive e professionali, anche per i cantieri, viene raccomandata l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale; il Decreto raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Come si vede, le indicazioni del DPCM sono estremamente scarne e continuano a rappresentare delle disposizioni di igiene pubblica e non di salute e sicurezza sul lavoro.

Le risposte fornite nelle FAQ richiamano imprese e stazioni appaltanti al rispetto delle misure previste senza chiarire nello specifico chi e in quale modo, nella complessità organizzativa della sicurezza del cantiere, sia chiamato ad attuare le misure raccomandate.

Nell’attuale situazione, vanno anche considerati ulteriori elementi a contorno e tra questi:

– le difficoltà di approvvigionamento di materiali e attrezzature, data la sospensione delle attività commerciali al dettaglio;
– la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, inoltre, rende difficoltoso assicurare i pasti a buona parte delle maestranze impegnate nella realizzazione di opere edili e di ingegneria civile;
– per lo stesso motivo, soprattutto nei cantieri minori presenti nei centri storici, viene meno la possibilità di ricorrere per mezzo di convenzione, relativamente ai servizi di cantiere, a strutture aperte al pubblico;
– sempre relativamente ai cantieri, gli stessi spostamenti, spesso effettuati con mezzi aziendali collettivi, rendono difficilmente applicabili le misure di contenimento.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI
In data 14/3/2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
In data 19/3/2020, è stato sottoscritto dalle parti sociali e condiviso dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti uno specifico protocollo relativo ai cantieri. Pur ritenendo che quanto contenuto nel Protocollo sia direttamente applicale alle opere controllate dal MIT, allo stato attuale, si tratta dell’unico adattamento ufficiale del Protocollo del 14/3/2020 alla specificità del cantiere.
Si evidenzia il mancato coinvolgimento dei Consigli Nazionali delle professioni coinvolte nella gestione dei cantieri e si sottolinea che il documento attribuisce ruoli e funzioni di dubbia legittimità al CSE.
Il documento viene qui riportato in allegato e, in sintesi, affronta i seguenti elementi:

1-INFORMAZIONE
2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
– IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE

L’applicazione del Protocollo consente, in ogni caso, offre strumenti che consentono di controllare in modo più efficace il rischio da COVID-19 e l’impossibilità di attuare il protocollo stesso deve determinare la sospensione delle lavorazioni.

Si evidenzia però che il Protocollo definisce incarichi e responsabilità a carico del CSE sulla cui adeguatezza normativa, procedurale e tecnica sorgono molti dubbi:
– integrazione del PSC e della stima dei costi
– nell’adozione del Protocollo i datori di lavoro consultano il CSE
– le modalità di accesso dei fornitori devono essere definite in appendice al PSC
– le mascherine non DPI devono corrispondere alle indicazioni dell’autorità sanitaria e del CSE
– integrazione del PSC in relazione gestione spazi comuni
– il CSE deve dare indicazioni su come gestire la persona sintomatica.
– il medico competente deve collaborare con i diversi soggetti dell’impresa e con il CSE
– la ricorrenza delle ipotesi dove si configura l’esclusione della responsabilità del debitore nei casi di SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI deve essere attestata dal CSE che ha redatto l’integrazione del PSC

Ruolo del CSE

Considerato il Dpcm 11 marzo 2020 e il Protocollo condiviso del 19 marzo 2020, consapevoli della situazione di emergenza in corso, si invitano i colleghi incaricati nelle attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza a farsi promotori nei confronti di datori di lavoro e committenti di azioni di sospensione concordata dei lavori o di limitazione degli stessi.

Per altro verso si ritiene che, una volta concordate sospensione o limitazione dei lavori, venendo meno o comunque riducendosi l’attività di presidio del cantiere, vada accertata la messa in sicurezza dello stesso, delle attrezzature e degli impianti installati. Inutile ricordare che i presidi ospedalieri sono attualmente impegnati nella gestione dell’emergenza COVID-19 e che vadano, per quanto possibile, evitate tutte le situazioni di ulteriore aggravio dovute a infortuni di qualsiasi entità.

Qualora committenza e imprese decidano per la prosecuzione delle opere, dovrà trovare applicazione un documento di recepimento di un protocollo condiviso e l’applicazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali in esso previste.

Relativamente al Protocollo condiviso dal MIT e al coinvolgimento del CSE si invita però porre a porre particolare attenzione alle seguenti riflessioni e agli elementi di criticità evidenziati:

– in tutti i cantieri si devono applicare integralmente le regole previste dal Dpcm 11/3/2020 e del relativo Protocollo (generale) del 14/3/2020; tali regole devono essere declinate in funzione delle particolarità del singolo cantiere in modo da avere specifici protocolli d’applicazione;
– dove non possa essere rispettata la distanza interpersonale superiore al metro, devono 
essere adottati adeguati strumenti di protezione (mascherine, respiratori FFP3, guanti, occhiali, ecc.);
– non spetta al solo CSE ma anche e soprattutto alle altre figure di cantiere, quali: Committente, Responsabile dei lavori, Direttore dei lavori, datori di lavoro delle imprese, 
adoperarsi per adattare allo specifico cantiere il Protocollo dell’14/3/2020;
– non è in concreto necessario aggiornare formalmente il PSC, visto che sono state emanate norme di Igiene Pubblica, sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale. Si ritiene sufficiente un ordine di servizio della Direzione lavori in cui si impone l’adozione delle misure indicate
nel protocollo e una riunione di coordinamento dove Direzione lavori, imprese, Committente/RL e CSE definiranno come applicare il Protocollo alle specificità del cantiere e individueranno insieme i costi derivanti dall’applicazione di queste misure; la riunione di coordinamento costituirà aggiornamento del PSC (Cassazione Penale sez. IV n° 57974 del 29/12/2017);
– Si ritiene che i costi aggiuntivi, che devono essere riconosciuti alle imprese, dovuti all’implementazione del Protocollo e quindi all’applicazione di misure di igiene pubblica, esulano da quelli determinati e preventivati nel contratto d’appalto. Direzione lavori, imprese, Committente/RL e CSE definiranno insieme questi ulteriori costi che, data la natura non professionale, non si ritengono rientranti tra i costi della sicurezza di cui al Titolo IV del dlgs 81/2008 ma riferibili a quelli del Codice Civile, relativamente all’appalto, e all’art. 106 del Dlgs 50/2016.
– non è compito del CSE dare indicazioni su come gestire la persona sintomatica; queste regole sono già definite nel Protocollo e, quindi, spetta al datore di lavoro con il proprio medico competente procedere al riguardo;
– la collaborazione del medico competente con il CSE è pressoché impossibile visto che uno opera per l’impresa e l’altro per il committente e, inoltre, in cantiere potrebbero esserci svariati medici competenti per ogni diversa impresa presente.
– il CSE non fornisce indicazioni riguardo la tipologia delle mascherine non DPI ma si attiene a quanto previsto dalla Autorità Sanitarie;
– la ricorrenza delle ipotesi per la sospensione dei lavori non può essere attestata dal CSE; questi può proporre al Committente/RL e alla direzione lavori, la sospensione dei lavori ma spetta a queste figure, come previsto dall’art. 107 del Dlgs 50/2016, procedere in tal senso.

L’eventuale definizione di misure organizzative da parte del CSE potrebbe fare riferimento a quanto indicato all’Allegato XV del dlgs 81/2008, al punto 2.3.3., dove si prevede che durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

Si raccomanda ai Coordinatori attenzione alle dotazioni igieniche dei cantieri come previste nel PSC e a tal proposito i ricorda quanto richiesto dall’Allegato XIII del dlgs 81/2008:

3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

Corsi di aggiornamento in materia di salute e sicurezza.
Si evidenzia che nelle Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, Versione 06 del 13.03.2020, della Regione del Veneto, nelle more di un chiarimento di livello nazionale da parte dei soggetti aventi potere legislativo in materia, ma anche nel citato Protocollo condiviso, si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. Si ritiene che questa impostazione possa valere anche in riferimento all’aggiornamento del coordinatore per la sicurezza.

Aggiornamento del DVR.
Sempre il medesimo documento precisa che, nell’attuale scenario in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2.
Il documento della Regione del Veneto fornisce indicazioni ai datori di lavoro e ai medici competenti senza, per altro verso, definire compiti o raccomandazioni specifiche per i coordinatori della sicurezza.

Mascherine e DPI
L’Art. 16 del DL 18/2020, definisce Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività̀ e stabilisce che contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività̀ sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del DL 9/2020 che, in relazione  all’emergenza  in atto,  in coerenza  con  le  linee  guida  dell’Organizzazione  Mondiale  della Sanità e in  conformità  alle  attuali  evidenze  scientifiche,  è consentito fare   ricorso   alle   mascherine   chirurgiche,  quale dispositivo  idoneo  a  proteggere  gli  operatori   sanitari;   sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

COVID-19-Ambienti-di-lavoro-non-sanitari-06-del-13.03.2020

Linee-Guida-Cantieri-Edili

protocollo-condiviso

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