Presentata in Commissione il 29 gennaio 2020 un’interrogazione a risposta immediata riguardante l’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia ed in particolare la possibile fruizione dell’agevolazione in caso di sostituzione di porte interne. A detta degli Onorevoli, nell’ultima versione della guida dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’utilizzo dei bonus fiscali per la riqualificazione edilizia, non si rilevano indicazioni circa la possibile detraibilità delle porte interne.

Da tempo, inoltre, diverse aziende del settore rilevano la necessità di indicazioni più esplicite e chiare al fine di fornire maggiore certezza ad operatori e consumatori e permettere di sfruttare in pieno le potenzialità offerte dalle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni.

Risposta

Il Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze risponde all’interrogazione facendo innanzitutto un richiamo alla normativa per le agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia. L’articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione Irpef del 50%, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, in caso di interventi di:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del dpr n. 380/2001);

effettuati sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni di edifici residenziali.

Inoltre, in caso di parti comuni di edifici, la detrazione spetta anche nell’ipotesi di spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria (di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del dpr n. 380/2001).

Pertanto, la sostituzione delle porte interne è inquadrabile fra le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, non agevolabile se effettuata sulle singole unità immobiliari.

Tuttavia, la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie sopra indicati sono, in linea generale, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse (ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria, sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria).

In pratica, per l’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative occorre considerare il carattere assorbente della categoria di interventi “superiore” rispetto a quella “inferiore”:

qualora gli interventi singolarmente non agevolabili (manutenzione ordinaria) siano integrati o correlati ad interventi di categorie diverse per i quali compete la detrazione d’imposta, per effetto del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore”, anche i lavori rientranti in quest’ultima categoria sono ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta.

In conclusione:

Nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, effettuato sulla singola unità immobiliare, la detrazione, dunque, può essere calcolata, nel limite complessivamente stabilito dalla norma, anche con riferimento alle spese sostenute per opere di finitura, quali la sostituzione di porte interne, rientranti nella manutenzione ordinaria, se tali opere sono necessarie al completamento del suddetto intervento edilizio nel suo insieme.

Infine, viene fatto presente che la Guida dell’Agenzia delle Entrate, avendo carattere divulgativo, non elenca tutti gli interventi ammessi a fruire della detrazione.

 

Si allega la Guida dell’Agenzia delle Entrate

Guida Ristrutturazioni edilizie

Si allega la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle Entrate

Circolare AE 31maggio2019 13