La servitù attiva, come diritto accessorio, secondo la Cassazione n.29224/2019 si trasferisce necessariamente all’avente causa dell’originario titolare del fondo dominante con il trasferimento di quest’ultimo, senza che sia necessaria la trascrizione e senza che occorra una manifestazione di volontà contrattuale ad hoc (quale una specifica clausola contenuta nell’atto di trasferimento del fondo), e perfino nel caso che l’acquirente ne ignori l’esistenza.

La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all’avente causa dell’originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell’atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti: tale principio si riferisce alla problematica dell’opponibilità di servitù non trascritta (o richiamata nel titolo successivo) all’avente causa dell’originario titolare del fondo servente.

Si allega la Sentenza

Cassazione civile ordinanza 29224-2019