È libera l’installazione dei contati d’acqua individuali in condominio che anzi deve considerarsi necessaria secondo la legge.  Sentenza del tribunale di Milano 4275.

Non serve l’autorizzazione dell’assemblea per l’installazione dei contatori individuali d’acqua in condominio. Anzi la stessa deve considerarsi necessaria secondo la normativa vigente. È quanto ha chiarito il tribunale di Milano con la sentenza n. 4275/2019 ribadendo un orientamento già statuito nel 2018 (cfr. sentenza n. 1280/2018).

La vicenda

Nella vicenda, un condomino conveniva in giudizio il proprio condominio chiedendo che fosse accertata l’invalidità della delibera condominiale relativa all’installazione del contatore individuale per la contabilizzazione dei propri consumi di acqua potabile, perché l’argomento non era stato inserito nell’ordine del giorno di cui alla convocazione.

Il condominio contestava tra l’altro ogni fondamento dell’impugnativa e delle domande proposte dall’attore.

La ripartizione dei consumi d’acqua secondo la Cassazione

Per il tribunale di Milano le doglianze del condomino sono da respingere.

I giudici, infatti, richiamano innanzitutto l’orientamento della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 17557/2014), la quale in relazione al criterio di addebito dei consumi d’acqua ha affermato che “in tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno”. Per cui, i criteri di ripartizione di cui all’art. 1123 c.c. (per millesimi di proprietà) o il diverso criterio indicato dal regolamento sono applicabili e legittimi solo “in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare”.

La decisione del tribunale di Milano

Inoltre, spiega il giudice meneghino, “la ripartizione a contatore è imposta dalle norme vigenti, che prevedono, anzi, come obbligatoria l’installazione di contatori individuali, soprattutto per le attività produttive o del terziario”.

Il riferimento è alla legge 36/1994 (sul servizio idrico integrato) nonché al successivo dpcm del 4 marzo 1996 che ha previsto l’obbligo della misurazione dei consumi, richiamando la direttiva comunitaria n. 75/33.

Nel suo complesso, tale normativa, sempre al fine di conseguire il risparmio idrico, specifica, poi, che deve essere prevista l’installazione di “contatori differenziati” per le attività produttive e del settore terziario (come nel caso di specie, in considerazione dell’utilizzo dell’unità immobiliare come ristorante).

Quindi, sostiene il tribunale, “l’installazione del contatore, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati, contestata dall’attore, non solo è del tutto legittima, ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e, pertanto, non era e non è neppure necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell’installazione medesima”.

A nulla rileva, precisa infine la sentenza, “che il regolamento contrattuale preveda la suddivisione delle spese per l’acqua in base ai millesimi di proprietà, perché la normativa sopra ricordata è di natura pubblicistica e anche di derivazione comunitaria, onde prevale sulle norme nazionali o locali eventualmente contrastanti e, ovviamente, sui regolamenti condominiali predisposti dai privati, anche se di natura contrattuale”.

Nel caso di specie, la delibera non ha introdotto alcun nuovo obbligo di installazione, in quanto solo ricognitiva dell’obbligo normativo di installazione del contatore individuale sopra illustrato.

Da qui il rigetto della domanda e la condanna alle spese per il condomino

Sentenza Tribunale di Milano 4275-2019