Con la sentenza di Cassazione n. 29984/2019 si è ribadito che qualsiasi intervento, anche di semplice manutenzione, su un immobile abusivo costituisce “ripresa dell’attività criminosa originaria” ed è, quindi, egualmente illegittimo.

I FATTI

Nel 2018, a seguito di una procedura espropriativa, due cittadini pugliesi diventano proprietari di un terreno su cui vi erano 5 fabbricati che risultavano abusivi (immobili già adibiti dai precedenti proprietari ad abitazioni). Nel decreto di trasferimento della proprietà era tuttavia già prevista la loro demolizione.

Pur consapevoli della non conformità degli immobili alla normativa vigente i nuovi proprietari avevano avviato successivamente dei lavori di manutenzione consistenti in:

  • tinteggiatura delle pareti interne degli immobili
  • sostituzione dei sanitari vecchi e di alcune luci
  • collocazione di arredi da esterno.

A seguito del sequestro preventivo degli immobili, da parte del giudice per le indagini preliminari, i due indagati ricorrono in Cassazione dichiarando che:

  • sono intenzionati a proseguire nell’istanza di sanatoria (proposta dai precedenti proprietari) anche attraverso il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica (domanda del resto già presentata)
  • i lavori che riguardano interventi in edilizia libera realizzazione, non necessitano di alcuna autorizzazione e sono anche irrilevanti paesaggisticamente (nessun assetto del territorio è stato modificato dai lavori consistenti in opere di manutenzione ordinaria e non straordinaria come ritiene il provvedimento impugnato)
  • sono diventati proprietari dell’immobile oggetto del sequestro preventivo attraverso l’esito di una procedura espropriativa e hanno preso possesso dell’immobile solo dopo il luglio 2018: sono, quindi, totalmente estranei all’edificazione del complesso edilizio poiché i reati sono stati commessi dai precedenti proprietari.

 La sentenza della Cassazione

La Cassazione respinge il ricorso precisando che:

gli immobili erano stati acquistati dai ricorrenti con decreto di trasferimento del Tribunale del 24 maggio 2018 con prezzo determinato in relazione al solo terreno decurtato dalle spese per la demolizione dei fabbricati abusivi.

Gli immobili erano, quindi, da demolire in quanto completamente abusivi.

Rileva poi il Tribunale come la manutenzione sugli immobili in oggetto compiuta dai ricorrenti (e non contestata nella sostanza) comportava una ripresa dell’originaria attività edilizia illecita.

Infatti, secondo la Cassazione:

Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l’opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 – dep. 16/09/2016, Waly, Rv. 26758201; vedi anche Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005 – dep. 10/11/2005, Daniele, Rv. 23236401).

Si allega la Sentenza

Sentenza Cassazione 29984 – 2019