Spetta al giudice del luogo dove ha sede il condominio decidere sulle controversie insorte tra quest’ultimo e un fornitore e/o un professionista. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14475/2019.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Articolo 32, comma 2, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150

Le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.

  1. E’ competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
  2. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

Articolo 66 bis d.lgs 6 settembre 2005 n. 206

Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

IL CASO: La vicenda esaminata nasce dall’opposizione promossa da un condominio avverso l’ingiunzione di pagamento ad esso notificata dal gestore del servizio idrico per il mancato pagamento della tariffa/corrispettivo per la somministrazione dei servizi di fornitura dell’acqua.

L’opposizione veniva proposta innanzi al giudice del luogo dove era situato il condominio opponente. Sull’eccezione formulata dal gestore del servizio idrico, il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale, osservando che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.

Secondo il Tribunale, la competenza fissata dall’articolo 32 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 è inderogabile e prevalente sul foro del consumatore previsto dall’art. 63 (oggi 66 bis) del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, meglio conosciuto come Codice del Consumo. Avverso la sentenza del Tribunale, il condominio proponeva ricorso per regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione.

LA DECISIONE

Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale del luogo dove ha sede il condominio, sulla scorta delle seguenti osservazioni:

  • Il criterio della competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, si applica anche alle controversie relative ai contratti conclusi dall’amministratore del condominio con un professionista, agendo l’amministratore come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini che, essendo persone fisiche operanti per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale, devono essere considerati consumatori;
  • Indipendentemente dalla posteriorità delle due norme speciali (art. 32 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 e dall’art. 63, oggi 66 bis, del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206) l’una rispetto all’altra, la prevalenza deve essere assegnata a quest’ultima;
  • Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi della Comunità Europea, mentre una ricostruzione in senso opposto dei rapporti tra le due norme potrebbe esporre l’articolo 32, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011 al dubbio di illegittimità costituzionale per eccesso di delega, in quanto finirebbe per tradire il limite dettato dalla norma delegante (art. 69 del 2009) secondo la quale la norma delegata deve “in ogni caso” mantenere “ferme le disposizioni processuali contenute nel codice del consumo”.

Si allega la Sentenza

Cassazione-civile-ordinanza-14475-2019