Il legislatore ha specificatamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che ai soli fini IMU è soggetto passivo il coniuge a cui il giudice assegni la casa coniugale; a seguito dell’intervento normativo il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’immobile, con la conseguenza che l’imposta ricade sull’utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario;

-la suddetta norma non disciplina l’ipotesi dei conviventi “more uxorio”, ravvisandosi quindi una lacuna normativa che deriva dalla limitata previsione di una disposizione di legge, in controtendenza rispetto ai più recenti interventi legislativi e giurisprudenziali tendenti ad una sempre maggiore equiparazione tra la famiglia tradizionale e la famiglia di fatto;

-alla luce dei principi enucleati in materia dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, si può affermare che anche nelle convivenze di fatto , in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell’immobile o conduttore: egli, in virtù dell’affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza, è comunque detentore qualificato dell’immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione assimilabile al comodatario;

-pertanto, per effetto dei recenti interventi legislativi (Legge Cirinnà) e giurisprudenziali, che mirano d una sempre maggiore equiparazione tra coniugi e conviventi more uxorio, deve optarsi per una interpretazione estensiva dell’art. 4 comma 12 quinquies del d.l. n. 16/2012;

 

in conclusione, quindi, secondo la Sentenza della Corte di Cassazione sezione tributaria n.11416/2019 si afferma il seguente principio: La costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare comporta che, anche nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventa il genitore assegnatario, anche se quest’ultimo non fosse comproprietario, con conseguente liberazione del genitore proprietario m non assegnatario”

 

Si allega la Sentenza

Cassazione sezione tributaria sentenza 11416-2019