Sulla questione riguardante le autorizzazioni amministrative necessarie per il cambio di destinazione d’uso dell’appartamento è intervenuto il Consiglio di Stato in una recente e importante sentenza [Consiglio Stato sent. n. 6562/18 del 20.11.2018]. Ecco la decisione dei giudici amministrativi.

Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile comporta una modifica urbanistica. In particolare un immobile destinato ad attività professionale presuppone un traffico di persone e la necessità di servizi e, quindi, di “carico urbanistico” superiore a quello di una semplice abitazione. Questo significa che, in tali ipotesi è necessario chiedere al Comune il permesso di costruire. Non è sufficiente una semplice Scia, anche se non viene effettuata alcuna ristrutturazione e quindi non ci sono opere interne.

In caso di omessa richiesta del permesso di costruire, per il proprietario scatta l’incriminazione per abuso edilizio. Inoltre, col verbale di accertamento della polizia municipale, verrà disposta la sospensione dei lavori e l’ingiunzione al ripristino della originaria destinazione d’uso.

Solo il cambio di destinazione d’uso tra categorie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico). Invece, quando il cambio di destinazione d’uso interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, si ha una vera e propria modificazione edilizia con conseguente necessità di un previo permesso di costruire. Non rileva quindi il fatto che non siano eseguite opere di ristrutturazione.

Il Consiglio di Stato abbandona così la vecchia interpretazione secondo cui la modifica della destinazione d’uso da abitativa a ufficio non richiederebbe la licenza edilizia.

Si allega copia della Sentenza

CdS sentenza 6562-2018