GEOSICUR informa che la Legge 01/12/2018 n. 132, conversione del c.d. Decreto sicurezza, ha apportato modifiche all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 di cui si riporta il testo aggiornato. La modifica prevede l’invio della notifica preliminare, anche al Prefetto, solo in caso di lavori pubblici.

Art. 99. Notifica preliminare

  1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: (alinea così modificato dall’art. 26 della legge n. 132 del 2018)

–  cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;

    –  cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a  per       effetto di  varianti sopravvenute in corso d’opera;

    –  cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

  1. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
  2. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

 

(il testo ufficiale resta comunque quello pubblicato in gazzetta ufficiale)