Un libero professionista è chiamato a pagare i suoi collaboratori, caso contrario può rischiare la sospensione dall’Albo o Ordine professionale di appartenenza. La vicenda del caso in esame riguarda un avvocato che per diversi mesi non ha pagato cinque collaboratori, ma può essere estesa a tutti i liberi professionisti iscritti in un Albo professionale.

Contro il provvedimento disciplinare emesso nei suoi confronti dal Consiglio dell’ordine di Milano, l’avvocata è ricorsa al Consiglio Nazionale Forense, che lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo. A quel punto l’avvocata è ricorsa in Cassazione la quale, accogliendo il primo motivo d’impugnazione fondato su questioni rituali, ha accolto i restanti per assorbimento, cassando la sentenza e rinviando al Consiglio nazionale Forense per esaminare nuovamente la vicenda.

Si allega la copia della Sentenza

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