Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119/2018), non impugnati e ancora impugnabili, possono essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori.

Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal 24 ottobre 2018 (quindi, entro il 23 novembre 2018) oppure, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso (art. 15, comma1, Dlgs n. 218/97), che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto.

Gli inviti al contraddittorio, notificati entro il 24 ottobre 2018, possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori. Il versamento deve essere effettuato entro il 23 novembre 2018.

Gli accertamenti con adesione, sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, possono essere perfezionati con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori. In questo caso, il versamento deve essere eseguito entro il termine di 20 giorni dal 24 ottobre 2018, quindi entro il 13 novembre 2018.

Come si perfeziona la definizione agevolata

Il pagamento, necessario per il perfezionamento della definizione, può essere effettuato in un’unica soluzione o a rate. In quest’ultimo caso, la prima rata va corrisposta entro i termini sopra indicati; le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 8, commi 2, 3 e 4, Dlgs n. 218/97). È esclusa la compensazione.

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119