Il Notariato con uno studio approfondito sul tema della “conformità catastale”, ha evidenziato che, pur in presenza di molteplici norme volte a prescrivere l’inserimento di specifici elementi identificativi, il contratto immobiliare potrebbe comunque risultare carente di uno o più elementi. Il notaio chiamato a rogitare un atto di compravendita potrebbe essere, ad esempio, nell’impossibilità di indicare la natura, il Comune o i confini degli immobili oggetto dell’atto. Un contratto di compravendita potrebbe, quindi, risultare valido ove sia indicato semplicemente l’indirizzo ed il numero civico dell’immobile urbano.
I Notai hanno specificato, che la valenza giuridica e la portata probatoria delle risultanze catastali sono diverse da quelle tedesche: il legislatore italiano, differentemente da quello tedesco, non attribuisce l’effetto di pubblica fede né in relazione alla titolarità del diritto, né in relazione al suo oggetto quale risultante dalla mappa catastale.

Nessuna norma, nel diritto vigente, dicono ”impone” che i dati catastali indicati nel titolo e nella nota di trascrizione siano già acquisiti al sistema (banca dati catastale); l’inserimento degli identificavi catastali, il riferimento alla planimetria e la dichiarazione di conformità di per sé non identificano il bene ma al più possono concorrere ad identificarlo”.

Nel suo studio il Notariato sottolinea che con la dichiarazione di conformità catastale il legislatore è interessato unicamente a garantire la piena corrispondenza delle risultanze identificative e raffigurative catastali allo stato di fatto “sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”, e non anche che vi sia corrispondenza tra dette risultanze ed il bene determinato attraverso la descrittiva negoziale.

Si allega copia dello studio del Notariato

LA DISCIPLINA SULLA CONFORMITÀ CATASTALE ED IL BENE DEDOTTO NELLA CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE