L’Agente della Riscossione è tenuto al pagamento delle spese processuali del giudizio anche nel caso in cui l’oggetto riguarda il vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall’ente impositore. Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7047/2018, pubblicata il 21 marzo 2018, che si allega alla presente.

Sentenza Repubblica Italiana