Una delle conclusioni del procedimento amministrativo è il silenzio da parte delle amministrazioni. Il Silenzio assenso, si ha quando in un procedimento ad istanza di parte, l’amministrazione scaduto il termine non si pronuncia e tale silenzio legittima l’inizio dell’attività.

La giustizia amministrativa ha sentenziato (TAR PIEMONTE SEZ.II del 27 febbraio 2018 n.270) che l’istituto del silenzio-assenso in edilizia ha validità solo se la richiesta del privato ha per oggetto il rilascio di un permesso di costruire « ordinario » ovvero che il progetto edilizio presentato sia conforme alla normativa di settore e alla strumentazione urbanistica.

NON E’ INVECE APPLICABILE SU DI UNA RICHIESTA DI RILASCIO DI UN PERMESSO DI COSTRUIRE « IN DEROGA AL VIGENTE PRGC ».

TAR PIEMONTE Niente silenzio assenso permesso in-deroga