Con riferimento all’indennità di 200 euro, l’INPS è nuovamente intervenuta negli ultimi giorni con diversi approfondimenti e modifiche sostanziali sull’argomento, che ci vedono costretti a trasmettere un nuovo modello di autocertificazione (allegato) che riguarda esclusivamente i dipendenti con contratto a tempo determinato, stagionali o intermittenti, i quali devono certificare anche di aver lavorato nell’anno 2021 almeno 50 giornate effettive, percependo un reddito inferiore a 35.000 euro.

Come già esposto nelle nostre circolari n.6 del 16.06.22 e n.6A del 28.06.22, preme ricordare che, nel caso l’indennità venga erogata direttamente dal datore di lavoro (che poi conguaglierà le somme con i contributi dovuti all’INPS nello stesso mese), è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni in capo a ciascun lavoratore richiedente :

  • tra gennaio e giugno 2022, abbia beneficiato almeno una volta della c.d. decontribuzione dello 0,8% sulle ritenute previdenziali;
  • se ha in corso più rapporti di lavoro, richieda l’indennità ad un solo datore di lavoro;
  • non stia beneficiando di pensione, naspi o reddito di cittadinanza;
  • in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, stagionale o intermittente, che nell’anno 2021 :

1)  abbia lavorato almeno 50 giornate effettive;

2) abbia conseguito un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro.

L’indennità in oggetto verrà erogata SOLO NELLA BUSTA PAGA DI LUGLIO 2022 ai dipendenti in forza che abbiano sottoscritto l’autocertificazione.

Solo i lavoratori a tempo determinato, stagionali o intermittenti, che non dovessero ricevere l’indennità nella busta paga, potranno presentare domanda direttamente all’INPS.

Dichiarazione_200_euro x t_det – stag – inter