Con Ordinanza del Ministro della Salute del 06/05/2022, si è stabilito che le attività nei cantieri devono svolgersi nel rispetto del documento recante “Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, allegato alla medesima Ordinanza, la quale produce effetti a decorrere dalla sua adozione fino al 31/12/2022.

La misure di precauzione contenute nelle Linee guida si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.

Come procedere

►Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle Linee guida.

►I committenti devono vigilare affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.

Per tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, i datori di lavoro adottano il protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando le misure di precauzione disposte dall’autorità sanitaria, da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle rappresentanze sindacali.

Le Linee guida contengono misure per prevenire i contagi nei cantieri, con particolare riferimento a:

– gli obblighi di informazione da parte del datore di lavoro;

– l’uso dei dispositivi di protezione individuale;

– le modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri;

– la pulizia e igiene nel cantiere;

– la gestione degli spazi comuni (mensa e spogliatoi);

– la gestione delle persone sintomatiche in cantiere;

– la sorveglianza sanitaria.

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