A partire dal 7 ottobre 2021, tutti i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri rientrano nell’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio da ripetere ogni dieci anni.

L’obbligatorietà della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è un adempimento che per gli edifici civili deve essere effettuato tramite un’apposita richiesta ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Con l’attestazione di rinnovo periodico si dichiara l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio e il corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione previsti dalle norme. La documentazione deve anche contenere un’asseverazione, a firma di professionista antincendio (iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno).La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, se presenti, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.

Va ricordato che, indipendentemente dalla scadenza di 10 anni, se si effettuano lavori che introducono modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio o considerate sostanziali da specifiche norme tecniche, ricorre l’obbligo di presentazione della SCIA antincendio, preceduta, per gli edifici di altezza superiore a 32 metri, dall’esame del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco qualora vi sia un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate. Se le modifiche non sono rilevanti ai fini antincendio e non sono considerate sostanziali, è comunque necessario documentarle al Comando all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico.

L’obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio ricorre dunque «ogni qualvolta sopraggiunga una modica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate» e in tutte le casistiche elencate nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012.

Va inoltre ricordato, che  il 30 giugno 2022 scade il termine entro cui i condomìni di altezza antincendio superiore a 12 metri devono attuare idonee misure organizzativo-gestionali finalizzate ad affrontare un’eventuale emergenza causata dallo scoppio di un incendio, nonché a mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni. Più in generale, si tratta degli adempimenti introdotti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale sono state modificate le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (D.M. 246 del 1987.

Si allega Opuscolo esplicativo sulle nuove regole antincendio

 

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