La Corte di Cassazione Civile, con l’Ordinanza n. 8000 del 22 marzo 2021 si è espressa in tema di accertamento dell’imposta sui redditi  con cui è stata determinato il reddito, derivante dall’esercizio della professione di geometra, ed ha chiarito che:

  • la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti;
  • le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici.

Si allega l’Ordinanza

Ordinanza Corte di cassazione n. 8000 del 2021