L’art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia, specifica che ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) su immobile illegittimo, effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, “ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legalmente“. Su tale articolato la Corte di Cassazione ha condannato due proprietari con la Sentenza 11788/2021 (allegata).

Si allega la Sentenza Corte di Cassazione

ABUSI_sentenza-cassazione-29.03.2021-11788