In vigore i decreti Ministero dello Sviluppo Economico su asseverazioni e requisiti tecnici per interventi ammessi ad Ecobonus 110%: ecco i dettagli nei testi in Gazzetta Ufficiale.

I testi erano già noti, ora le misure sono in vigore: i due decreti del ministero dello Sviluppo Economico su asseverazioni e requisiti tecnici degli interventi Ecobonus 110% sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre. Sono entrambi dello scorso 6 agosto, e i contenuti erano già pubblicati sul portale dl ministero.

A partire dal prossimo 15 ottobre potrà, inoltre, essere inviata all’Agenzia dell’entrate la comunicazione che consentirà di optare, al posto della fruizione diretta della detrazione fiscale, per uno sconto da parte dei fornitori dei beni e servizi o, in alternativa, per la cessione del credito.

Il decreto asseverazioni definisce i requisiti (contenuto e modalità di trasmissione) della perizia tecnica necessaria per l’accesso all’Ecobonus 110%. Molto in sintesi, l’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori oppure per ogni stato di avanzamento dei lavori, da un tecnico abilitato ed iscritto all’Ordine professionale di appartenenza, si compila on-line, sul portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli allegati al decreto.

L’Enea effettua un serie di controlli automatici relativi a requisiti del beneficiario, corrispondenza degli interventi effettuati con i dati tecnici, caratteristiche dell’edificio, congruità dei costi, regolarità polizza di assicurazione allegata. Il decreto stabilisce poi nel dettagli quali sono i tempi per il rilascio delle asseverazioni (nel caso di fine lavori, entro 90 giorni dal termine degli stessi), le regole per i controlli a campione da parte dell’Enea, la disciplina delle sanzioni.

Il decreto sui requisiti tecnici contiene invece i dettagli sui lavori agevolabili (tipologia e caratteristiche), e sulle spese ammesse, sui soggetti ammessi all’agevolazione, sugli adempimenti. Qualche esempio di lavori agevolabili:

  • interventi di riqualificazione energetica globale: sono quelli previsti dal comma 344 della legge 296/2006, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
  • interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti: strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, posa in opera di schermature solari;
  • installazione di collettori solari: produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;
  • climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria: caldaie a condensazione, installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, scaldacqua a pompa di calore, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.

 

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